La comunicazione n. 55934 datata 19.04.2024 è stata diffusa per annunciare i concorsi ATA, basati esclusivamente su meriti: le richieste potranno essere presentate dalle ore 9 del 10 maggio alle ore 14 del 30 maggio 2024. I bandi regionali dovranno essere resi pubblici entro il 9 maggio 2024. Le graduatorie ATA di 24 mesi saranno applicate nell’anno scolastico 2024-25 per le posizioni fisse e le supplenze.

Le richieste di ammissione saranno accettate soltanto attraverso il sistema telematico “Istanze on Line (POLIS)”.

Servizio fino a fine giugno Nei bandi di concorso sarà consentito agli aspiranti di dichiarare il servizio svolto entro il 30 giugno 2024 con incarichi temporanei.

Questo è il risultato della deliberazione del 19 febbraio che “sottopone il Governo: a stabilire che l’avvio delle procedure per l’aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, con almeno 24 mesi di esperienza, avvenga non prima del 15 giugno 2024; a considerare la possibilità di prolungare, dal 15 aprile 2024 al 30 giugno 2024, i contratti per incarichi temporanei del personale ATA ausiliario”.

Requisiti

Sui requisiti, la comunicazione richiama:

“2.1 Per partecipare al concorso, i concorrenti non inseriti nella graduatoria permanente per le assunzioni a tempo indeterminato devono possedere i seguenti requisiti:

a) Essere in servizio come personale ATA a tempo determinato nella scuola pubblica nella stessa provincia e nello stesso profilo professionale cui si sta concorrendo;

b) Il personale che, eventualmente, non sia in servizio al momento della richiesta nella stessa provincia e nello stesso profilo professionale cui concorre non perde il titolo di “personale ATA a tempo determinato della scuola pubblica”, come sopra specificato, se incluso nella graduatoria provinciale a esaurimento o negli elenchi provinciali per le supplenze nella stessa provincia e nello stesso profilo cui si concorre;

c) Il personale che non rientra nelle condizioni della precedente lettera a) né della precedente lettera b) conserva, ai fini della presente disposizione, il titolo di “personale ATA a tempo determinato della scuola pubblica” se incluso nella terza fascia delle Graduatorie di circolo o di istituto per l’assegnazione delle supplenze temporanee nella stessa provincia e nello stesso profilo cui si concorre”.

L’elemento cruciale per i 24 mesi ATA è aver svolto 24 mesi di servizio. Il punto 2.2 dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale 21/2009:

a) un’esperienza di almeno due anni di servizio (24 mesi, ovvero 23 mesi e 16 giorni, anche non consecutivi; le frazioni di mese vengono tutte conteggiate e si considerano come un mese ogni trenta giorni e qualsiasi frazione residua superiore a 15 giorni è considerata come un mese completo) svolto in posizioni corrispondenti al profilo professionale per cui è stato indetto il concorso e/o in posizioni corrispondenti a profili professionali dell’area del personale ATA statale della scuola immediatamente superiore a quella del profilo cui si concorre (1),(2). Il servizio svolto con contratto part-time viene conteggiato integralmente;

b) ai fini di cui alla precedente lettera a) si considera anche il servizio effettivo prestato nelle corrispondenti precedenti qualifiche del personale non docente statale (D.P.R.420/74), nonché nelle corrispondenti precedenti posizioni del personale A.T.A. statale (D.P.R.588/85);

c) ai fini di cui alle precedenti lettere a) e b) si calcola esclusivamente il servizio effettivamente prestato (sia di ruolo che non di ruolo) presso scuole statali, escludendo il servizio prestato presso istituzioni scolastiche della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano, con contratto di lavoro con lo Stato e/o il servizio scolastico (sia di ruolo che non di ruolo) prestato con contratto di lavoro, direttamente con gli Enti Locali, che erano tenuti per legge a fornire personale A.T.A. alle scuole statali;

d) ai fini del presente articolo, il servizio prestato presso scuole italiane all’estero, certificato dall’autorità competente del Ministero degli Affari Esteri, è equiparato al servizio corrispondente prestato in Italia;

e) ai fini del presente articolo, il servizio svolto come “collaboratore scolastico” e “assistente amministrativo” presso Accademie Conservatori di Musica e Istituti Superiori delle Industrie Artistiche statali è considerato valido per l’ammissione ai concorsi basati esclusivamente su meriti di cui all’art. 554 del Decreto Legislativo 297/94 fino all’anno accademico 2002/03. A partire dall’anno accademico 2003/04, poiché svolto in profili professionali di un settore diverso da quello della scuola, tale servizio è assimilato a “servizio svolto in altre Amministrazioni”.

Concorso per assistenti tecnico-amministrativi (ATA) 24 mesi 2024: richieste dal 10 al 30 maggio. Ecco la COMUNICAZIONE ufficiale

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